RACCOMANDATA R.R.
FERRARA
10/4/2012
Spett.
Procura della Repubblica di Torino
Ufficio esposti
Corso Vittorio Emanuele II
n.130,
10138, Torino.
Gent.mo Sig. Procuratore,
ai sensi dell'Art. 2379 c.c. - nullità
delle delibere per illiceità dell'oggetto - presento un
ESPOSTO
URGENTE
contro la delibera assembleare della
conversione delle azioni Fiat Industrial Privilegiate in azioni
Industrial Ordinarie (assemblea azionisti Fiat Industrial in data
5/04/2012).
L'urgenza
è dovuta al fatto che le deliberazioni avranno attuazione il 23
Aprile e, se io avessi ragione, si dovrebbero modificare i
termini dell'operazione di conversione: in tale caso tutte le
operazioni di compravendita effettuate a partire dal 23 aprile 2012
dovrebbero essere riviste, con conseguenze enormi data l'importanza
del soggetto.
MOTIVI DELLA RICHIESTA DI NULLITÀ
In
tale assemblea il concambio del rapporto di conversione delle
azioni Fiat Industrial privilegiate in azioni Fiat Industrial
Ordinarie è stato fissato in 0,7 azioni nuove Ordinarie contro una
azione Privilegiata, a mio parere diminuendo illegalmente le quote di
partecipazione (e quindi di proprietà) sulla società.
Nel corso dell'assemblea ho prospettato
al Dr. Sergio Marchionne (Amministratore Delegato di FIAT Industrial)
il fatto che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha effettuato in data
01/02/2012 una uguale operazione di conversione di azioni
Privilegiate e Risparmio in Ordinarie con un rapporto di 1/1,
mantenendo così inalterato il rapporto tra i soci nel capitale
sociale.
Ho anche evidenziato il fatto che,
nelle due operazioni citate, si sono usati due criteri completamente
diversi e che, in operazioni di capitale, ciò non è ammissibile: mi
è stato risposto che si è proceduto usando come valutazione
patrimoniale i corsi di borsa. Diversamente, il Monte dei Paschi ha
usato il criterio delle quote di partecipazione alla società.
Il Consiglio di Amministrazione di una
Società ha il compito di amministrare il patrimonio della stessa e
non può in alcun modo variare il Contratto di società che lega i
soci nel capitale sociale; inoltre non può proporre operazioni
societarie che vadano contro i dettati del Codice Civile. Poiché
l'operazione della Fiat Industrial modifica le quote sociali, cioè
il Contratto di società, appare chiaramente illegale.
È mia convinzione che l'operazione
legalmente corretta sia stata quella del Monte Paschi.
CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Norme violate: art. 42
Costituzione, art. 646 ed eventuali del Codice Penale,
art. 2252-2263-2282 del Codice
Civile.
Art. 42 Costituzione - la
proprietà privata è garantita dalle legge.
E' indubbio che si tratta di proprietà
privata sia quella di un bene intero che quella della quota parte di
un bene, sia esso un immobile, una società per azioni o qualsiasi
altro bene frazionabile nella proprietà.
Nel Codice Civile, per quanto riguarda
le azioni delle società per azioni, l'art. 2325 spiega chiaramente
che “nella società per azioni le quote di partecipazione dei soci
sono rappresentate da azioni” quindi sono proprietà privata del
socio, partecipi delle garanzie costituzionali e nessuno può
togliere o modificare il rapporto percentuale di proprietà privata,
che il socio vanta nella compagine sociale di un'azienda, senza il
consenso del socio stesso.
Le operazioni societarie, in questo
caso la conversione, quando obbligatorie per il socio, devono quindi
rispettare il principio che non si può variare la posizione dello
stesso nella compagine societaria, posizione data dal numero di quote
societarie di proprietà del socio rapportato al numero totale delle
quote sociali.
Posto dunque che le azioni Privilegiate
ed Ordinarie hanno una quota uguale di capitale sociale, sostituire
una azione Privilegiata con lo 0,7 di un'azione Ordinaria significa
far perdere all'azionista privilegiato il 30% della sua quota: è una
diminuzione patrimoniale senza alcuna giustificazione.
Violazione art. 646 Codice Penale -
appropriazione indebita.
Tratto dal comunicato stampa Fiat
Industrial del 5/4/2012:
“L’Assemblea straordinaria degli
azionisti della Società ha conseguentemente approvato l'aumento a
euro 1,57 (da 1,50 euro) del valore nominale unitario delle azioni
ordinarie risultanti a seguito della conversione delle azioni
privilegiate e delle azioni di risparmio, con prelievo dell’importo
di circa 6,1 milioni di euro dalla riserva sovrapprezzo azioni, con
conseguente aumento del capitale sociale a euro 1.919.433.144.74.”
Fino ad oggi i sottoscrittori di
azioni di risparmio e privilegiate, al pari delle ordinarie, avevano
versato l'importo di euro 1,5 per azione quale quota di capitale
sociale, come tale indisponibile e di proprietà del singolo socio.
La quota è il valore del conferimento del socio al capitale sociale
della Società e rappresenta il valore che i soci si impegnano a non
distrarre dall'attività d'impresa per tutta la durata dell'attività.
Quindi un azionista sottoscrittore di 1.000 azioni (quote) è
impegnato a non distrarre dall'attività 1.500 euro da lui versati:
con l'operazione di conversione approvata, gli vengono assegnate 700
quote (azioni) del valore di 1,57 cioè 1.099 euro; dove sono
finiti i 401 euro mancanti e chi ha il diritto di appropriarsi di una
parte del conferimento iniziale? In questo caso la differenza è
stata usata per aumentare il valore nominale delle vecchie azioni
ordinarie che così si trovano con un valore di capitale sociale, e
quindi patrimoniale, della Fiat Industrial, aumentato gratuitamente e
illegalmente utilizzando, a copertura dell'aumento del valore
nominale, i fondi versati dalle altre azioni e realizzando così il
reato di appropriazione indebita.
I calcoli seguenti dimostrano la
veridicità del reato denunciato:
Composizione del capitale sociale
PRECEDENTE l'operazione di conversione:
(tutte le cifre si
intendono in euro)
quote sociali ordinarie |
1.092.247.485,00
|
quote sociali privilegiate |
103.292.310,00
|
quote sociali risparmio |
79.912.800,00
|
totale quote societarie
|
1.275.452.595,00
|
valore nominale quote |
1,50
|
capitale sociale,
importo versato
|
1.913.178.892,50
|
Composizione del capitale sociale
DOPO l'operazione di conversione:
quote sociali assegnate
a vecchie azioni ordinarie |
1.092.247.485,00
|
quote
sociali assegnate a
vecchie
azioni privilegiate e risparmio
(103.292.310,00x0,7) +
(79.912.800,00x0,725) |
130.241.397,00
|
totale quote societarie
|
1.222.488.882,00
|
valore nominale quote |
1,57
|
capitale sociale nuovo |
1.919.307.544,74
|
di cui tratti da fondo
sovrapprezzo azioni
(approssimativo)
|
6.100.000,00
|
di cui tratti da vecchio capitale
sociale
|
1.913.178.892,50
|
Risultati:
(tutte le cifre si
intendono in euro)
le vecchie
azioni ordinarie avevano
un valore monetario di capitale sociale versato di (1.092 247.485
X 1,5)...........................
|
1.638.371.227,50
|
le vecchie azioni ordinarie nel nuovo capitale
sociale hanno un valore di capitale sociale versato di
(1.092.247.485 X 1,57)...........
|
1.714.828.551,45
|
incremento
di valore di capitale sociale delle vecchie azioni ordinarie dopo
la conversione
|
76.457.323,95
|
le vecchie azioni privilegiate e di risparmio
avevano un valore di capitale sociale versato di (103 292.310 +
79.912.800 = 183 205.110 X 1,5)
….............................................................................
|
274.807.665,00
|
le nuove azioni ordinarie assegnate in cambio sono
state 130.241.397 X 1,57 (nuovo valore nominale), per un valore
complessivo di capitale sociale versato
di.......................................
|
204.478.993,30
|
decremento del valore nominale e
di capitale versato
nel passaggio da vecchio a nuovo capitale sociale delle
azioni privilegiate e risparmio |
70.328.671,00
|
Nella effettuazione della conversione sono stati sottratti agli azionisti privilegiati e di risparmio 70.328.671,70 euro da loro versati per sottoscrizione di quote sociali; tale importo è stato indebitamente riconosciuto ai vecchi azionisti ordinari elevando il valore nominale delle loro azioni, senza versamento del valore monetario corrispondente e aggiungendo una quota di un fondo che era di proprietà di tutti i vecchi azionisti. L'operazione appare doppiamente illegale se si considera che i maggiori beneficiari sono gli azionisti di maggioranza che hanno eletto il Consiglio di Amministrazione.
Violazione art. 2252 - 2263 - 2282
Codice Civile
Art. 2252 C.C. - il contratto
sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i
soci, se non è convenuto diversamente (modificazioni del contratto
sociale)
Cosa sia il contratto sociale (o di
società) lo stabilisce l'art. 2247 C.C. - “contratto di società
- con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o
servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo
scopo di dividerne gli utili.”
Secondo la dottrina comune i requisiti
del contratto sono: conferimenti, esercizio in comune
dell'attività, partecipazione agli utili. Qualsiasi variazione
di detti requisiti deve avere l'approvazione di tutti i soci.
In questo caso si è variato il valore
dei conferimenti, senza nemmeno richiedere l'autorizzazione a tutti i
soci, violando così il dettato dell'art. 2252 C.C.
Nella soc. Fiat Industrial i
conferimenti dei soci sono stati tutti uguali (come da legge) nelle
misura di euro 1,5 per qualsiasi tipo di azione (quota societaria).
L'illegalità è consistita nel fatto che nella conversione si
sono convertite le quote societarie, per le quali erano stati versati
1,5 euro, in quote societarie del 70% del valore (cioè euro 1,05),
assegnando le nuove azioni nella proporzione di 0,7 quote nuove
(azioni) per ogni quota vecchia (azione).
Elemento preoccupante è che le
perdite di valore sono state usate per aumentare gratuitamente e
illegalmente il valore dei conferimenti della categoria delle azioni
ordinarie, categoria che ha nominato il Consiglio di Amministrazione
che ha posto in essere questa operazione.
Il valore dei conferimenti è stato
quindi cambiato illegalmente con palese violazione dell'art. 2252
c.c.
Art. 2263 C.C. – ripartizioni
dei guadagni proporzionali al conferimento salvo patti contrari.
Evidentemente, diminuendo il valore
dei conferimenti, diminuisce anche la quota di ripartizione dei
guadagni (utili), nel caso 1.000 azioni Privilegiate avevano diritto
a 1.000 parti dei guadagni che, con la conversione, diminuiscono a
700 mentre le vecchie azioni Ordinarie godranno di un aumento dovuto
alla diminuzione delle azioni in circolazione.
Art. 2282 C.C – ripartizione
dell'attivo proporzionale.
Come sopra, tutti i diritti
patrimoniali nella società sono parametrati al valore dei
conferimenti fino allo scioglimento della società, per cui questa
operazione illegale si ripercuoterà per sempre.
Per finire, poiché la Fiat Industrial,
da me contattata, ha obiettato che la valutazione in base ai corsi di
borsa è prevista dalla legge, senza indicare alcun riferimento
normativo in proposito, segnalo l'ordinanza 2637 dell'8/2/2006
Cass.Civile S.U.
Essa conferma, per la similare
operazione di fusione, affine a questa, il soggetto “la comunione
dei soci” deve conservare la propria identità (rapporto tra i
soci), pur in un nuovo assetto organizzativo.
CONCLUSIONE:
Sig. Procuratore, ai sensi dell'art.
2379 c.c. e di quanto prospettato, Le chiedo di dichiarare nulla la
parte quarta della delibera dell'assemblea della società Fiat
Industrial tenutasi in data 5/4/2012, sulla conversione delle azioni
Fiat Industrial Privilegiate, per illiceità del rapporto di
conversione deliberato.
Resto in fiduciosa attesa delle Sue
decisioni e porgo distinti saluti.
Fabbri Sergio,
azionista Fiat
Industrial Privilegiate
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