ESPOSTO PROCURA


RACCOMANDATA R.R.

FERRARA 10/4/2012



Spett.
Procura della Repubblica di Torino
Ufficio esposti
Corso Vittorio Emanuele II n.130,
10138, Torino.





Gent.mo Sig. Procuratore,
ai sensi dell'Art. 2379 c.c. - nullità delle delibere per illiceità dell'oggetto - presento un

ESPOSTO URGENTE

contro la delibera assembleare della conversione delle azioni Fiat Industrial Privilegiate in azioni Industrial Ordinarie (assemblea azionisti Fiat Industrial in data 5/04/2012).
L'urgenza è dovuta al fatto che le deliberazioni avranno attuazione il 23 Aprile e, se io avessi ragione, si dovrebbero modificare i termini dell'operazione di conversione: in tale caso tutte le operazioni di compravendita effettuate a partire dal 23 aprile 2012 dovrebbero essere riviste, con conseguenze enormi data l'importanza del soggetto.


MOTIVI DELLA RICHIESTA DI NULLITÀ
In tale assemblea il concambio del rapporto di conversione delle azioni Fiat Industrial privilegiate in azioni Fiat Industrial Ordinarie è stato fissato in 0,7 azioni nuove Ordinarie contro una azione Privilegiata, a mio parere diminuendo illegalmente le quote di partecipazione (e quindi di proprietà) sulla società.
Nel corso dell'assemblea ho prospettato al Dr. Sergio Marchionne (Amministratore Delegato di FIAT Industrial) il fatto che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha effettuato in data 01/02/2012 una uguale operazione di conversione di azioni Privilegiate e Risparmio in Ordinarie con un rapporto di 1/1, mantenendo così inalterato il rapporto tra i soci nel capitale sociale.
Ho anche evidenziato il fatto che, nelle due operazioni citate, si sono usati due criteri completamente diversi e che, in operazioni di capitale, ciò non è ammissibile: mi è stato risposto che si è proceduto usando come valutazione patrimoniale i corsi di borsa. Diversamente, il Monte dei Paschi ha usato il criterio delle quote di partecipazione alla società.
Il Consiglio di Amministrazione di una Società ha il compito di amministrare il patrimonio della stessa e non può in alcun modo variare il Contratto di società che lega i soci nel capitale sociale; inoltre non può proporre operazioni societarie che vadano contro i dettati del Codice Civile. Poiché l'operazione della Fiat Industrial modifica le quote sociali, cioè il Contratto di società, appare chiaramente illegale.
È mia convinzione che l'operazione legalmente corretta sia stata quella del Monte Paschi.
CONSIDERAZIONI GIURIDICHE

Norme violate: art. 42 Costituzione, art. 646 ed eventuali del Codice Penale,
art. 2252-2263-2282 del Codice Civile.
Art. 42 Costituzione - la proprietà privata è garantita dalle legge.
E' indubbio che si tratta di proprietà privata sia quella di un bene intero che quella della quota parte di un bene, sia esso un immobile, una società per azioni o qualsiasi altro bene frazionabile nella proprietà.
Nel Codice Civile, per quanto riguarda le azioni delle società per azioni, l'art. 2325 spiega chiaramente che “nella società per azioni le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni” quindi sono proprietà privata del socio, partecipi delle garanzie costituzionali e nessuno può togliere o modificare il rapporto percentuale di proprietà privata, che il socio vanta nella compagine sociale di un'azienda, senza il consenso del socio stesso.
Le operazioni societarie, in questo caso la conversione, quando obbligatorie per il socio, devono quindi rispettare il principio che non si può variare la posizione dello stesso nella compagine societaria, posizione data dal numero di quote societarie di proprietà del socio rapportato al numero totale delle quote sociali.
Posto dunque che le azioni Privilegiate ed Ordinarie hanno una quota uguale di capitale sociale, sostituire una azione Privilegiata con lo 0,7 di un'azione Ordinaria significa far perdere all'azionista privilegiato il 30% della sua quota: è una diminuzione patrimoniale senza alcuna giustificazione.


Violazione art. 646 Codice Penale - appropriazione indebita.
Tratto dal comunicato stampa Fiat Industrial del 5/4/2012:

L’Assemblea straordinaria degli azionisti della Società ha conseguentemente approvato l'aumento a euro 1,57 (da 1,50 euro) del valore nominale unitario delle azioni ordinarie risultanti a seguito della conversione delle azioni privilegiate e delle azioni di risparmio, con prelievo dell’importo di circa 6,1 milioni di euro dalla riserva sovrapprezzo azioni, con conseguente aumento del capitale sociale a euro 1.919.433.144.74.”

Fino ad oggi i sottoscrittori di azioni di risparmio e privilegiate, al pari delle ordinarie, avevano versato l'importo di euro 1,5 per azione quale quota di capitale sociale, come tale indisponibile e di proprietà del singolo socio. La quota è il valore del conferimento del socio al capitale sociale della Società e rappresenta il valore che i soci si impegnano a non distrarre dall'attività d'impresa per tutta la durata dell'attività. Quindi un azionista sottoscrittore di 1.000 azioni (quote) è impegnato a non distrarre dall'attività 1.500 euro da lui versati: con l'operazione di conversione approvata, gli vengono assegnate 700 quote (azioni) del valore di 1,57 cioè 1.099 euro; dove sono finiti i 401 euro mancanti e chi ha il diritto di appropriarsi di una parte del conferimento iniziale? In questo caso la differenza è stata usata per aumentare il valore nominale delle vecchie azioni ordinarie che così si trovano con un valore di capitale sociale, e quindi patrimoniale, della Fiat Industrial, aumentato gratuitamente e illegalmente utilizzando, a copertura dell'aumento del valore nominale, i fondi versati dalle altre azioni e realizzando così il reato di appropriazione indebita.
I calcoli seguenti dimostrano la veridicità del reato denunciato:

Composizione del capitale sociale PRECEDENTE l'operazione di conversione:
(tutte le cifre si intendono in euro)
quote sociali ordinarie
1.092.247.485,00
quote sociali privilegiate
103.292.310,00
quote sociali risparmio
79.912.800,00
totale quote societarie
1.275.452.595,00
valore nominale quote
1,50
capitale sociale,
importo versato
1.913.178.892,50

Composizione del capitale sociale DOPO l'operazione di conversione:
quote sociali assegnate
a vecchie azioni ordinarie
1.092.247.485,00
quote sociali assegnate a
vecchie azioni privilegiate e risparmio
(103.292.310,00x0,7) + (79.912.800,00x0,725)
130.241.397,00
totale quote societarie
1.222.488.882,00
valore nominale quote
1,57
capitale sociale nuovo
1.919.307.544,74
di cui tratti da fondo
sovrapprezzo azioni (approssimativo)
6.100.000,00
di cui tratti da vecchio capitale sociale
1.913.178.892,50

Risultati:
(tutte le cifre si intendono in euro)
le vecchie azioni ordinarie avevano un valore monetario di capitale sociale versato di (1.092 247.485 X 1,5)...........................
1.638.371.227,50
le vecchie azioni ordinarie nel nuovo capitale sociale hanno un valore di capitale sociale versato di (1.092.247.485 X 1,57)...........
1.714.828.551,45
incremento di valore di capitale sociale delle vecchie azioni ordinarie dopo la conversione
76.457.323,95

le vecchie azioni privilegiate e di risparmio avevano un valore di capitale sociale versato di (103 292.310 + 79.912.800 = 183 205.110 X 1,5) ….............................................................................
274.807.665,00
le nuove azioni ordinarie assegnate in cambio sono state 130.241.397 X 1,57 (nuovo valore nominale), per un valore complessivo di capitale sociale versato di.......................................
204.478.993,30
decremento del valore nominale e di capitale versato
nel passaggio da vecchio a nuovo capitale sociale delle azioni privilegiate e risparmio
70.328.671,00

Nella effettuazione della conversione sono stati sottratti agli azionisti privilegiati e di risparmio 70.328.671,70 euro da loro versati per sottoscrizione di quote sociali; tale importo è stato indebitamente riconosciuto ai vecchi azionisti ordinari elevando il valore nominale delle loro azioni, senza versamento del valore monetario corrispondente e aggiungendo una quota di un fondo che era di proprietà di tutti i vecchi azionisti. L'operazione appare doppiamente illegale se si considera che i maggiori beneficiari sono gli azionisti di maggioranza che hanno eletto il Consiglio di Amministrazione.

Violazione art. 2252 - 2263 - 2282 Codice Civile

Art. 2252 C.C. - il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente (modificazioni del contratto sociale)
Cosa sia il contratto sociale (o di società) lo stabilisce l'art. 2247 C.C. - “contratto di società - con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.”
Secondo la dottrina comune i requisiti del contratto sono: conferimenti, esercizio in comune dell'attività, partecipazione agli utili. Qualsiasi variazione di detti requisiti deve avere l'approvazione di tutti i soci.
In questo caso si è variato il valore dei conferimenti, senza nemmeno richiedere l'autorizzazione a tutti i soci, violando così il dettato dell'art. 2252 C.C.
Nella soc. Fiat Industrial i conferimenti dei soci sono stati tutti uguali (come da legge) nelle misura di euro 1,5 per qualsiasi tipo di azione (quota societaria). L'illegalità è consistita nel fatto che nella conversione si sono convertite le quote societarie, per le quali erano stati versati 1,5 euro, in quote societarie del 70% del valore (cioè euro 1,05), assegnando le nuove azioni nella proporzione di 0,7 quote nuove (azioni) per ogni quota vecchia (azione).
Elemento preoccupante è che le perdite di valore sono state usate per aumentare gratuitamente e illegalmente il valore dei conferimenti della categoria delle azioni ordinarie, categoria che ha nominato il Consiglio di Amministrazione che ha posto in essere questa operazione.
Il valore dei conferimenti è stato quindi cambiato illegalmente con palese violazione dell'art. 2252 c.c.

Art. 2263 C.C. – ripartizioni dei guadagni proporzionali al conferimento salvo patti contrari.
Evidentemente, diminuendo il valore dei conferimenti, diminuisce anche la quota di ripartizione dei guadagni (utili), nel caso 1.000 azioni Privilegiate avevano diritto a 1.000 parti dei guadagni che, con la conversione, diminuiscono a 700 mentre le vecchie azioni Ordinarie godranno di un aumento dovuto alla diminuzione delle azioni in circolazione.

Art. 2282 C.C – ripartizione dell'attivo proporzionale.
Come sopra, tutti i diritti patrimoniali nella società sono parametrati al valore dei conferimenti fino allo scioglimento della società, per cui questa operazione illegale si ripercuoterà per sempre.


Per finire, poiché la Fiat Industrial, da me contattata, ha obiettato che la valutazione in base ai corsi di borsa è prevista dalla legge, senza indicare alcun riferimento normativo in proposito, segnalo l'ordinanza 2637 dell'8/2/2006 Cass.Civile S.U.
Essa conferma, per la similare operazione di fusione, affine a questa, il soggetto “la comunione dei soci” deve conservare la propria identità (rapporto tra i soci), pur in un nuovo assetto organizzativo.


CONCLUSIONE:

Sig. Procuratore, ai sensi dell'art. 2379 c.c. e di quanto prospettato, Le chiedo di dichiarare nulla la parte quarta della delibera dell'assemblea della società Fiat Industrial tenutasi in data 5/4/2012, sulla conversione delle azioni Fiat Industrial Privilegiate, per illiceità del rapporto di conversione deliberato.
Resto in fiduciosa attesa delle Sue decisioni e porgo distinti saluti.







Fabbri Sergio,
azionista Fiat Industrial Privilegiate

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